Certificazioni Abilitate
Le suddette finalità sono alla base dell’odierna normativa in vigore, il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 che ha sostituito la Legge n. 46/1990, introducendo altri campi di applicazione e prevedendo requisiti di professionalità più stringenti per le imprese.
DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ IMPIANTISTICA
Per attività impiantistica, secondo il D.M. n. 37/2008, si intende l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la straordinaria manutenzione degli impianti di seguito indicati:



- Lettera A
Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.
Per impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori dal punto di consegna del distributore fino alle prese a spina (comprese) con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili e degli apparecchi elettrici in genere.
- Lettera B
Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere.
Per impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere si intendono le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico. Ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente.
- Lettera G
Impianti di protezione antincendi
Per impianti di protezione antincendio si intendono gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e di incendio.